NOVITÀ RIGUARDANTI I CONTROLLI DEI MATERIALI.
Si porta a conoscenza che, in data 20.02.2018, sono state pubblicate le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, che dovranno essere applicate a partire dal 22 del corrente mese di marzo.
Il Laboratorio Trentino s.r.l., ritiene utile informare che alcune prescrizioni riguardano direttamente le attività dei Direttori dei Lavori, dei Collaudatori e degli Strutturisti interessati alla definizione del livello di conoscenza sugli edifici esistenti:
Capitolo “8”
Importante novità riguarda i prelievi per la caratterizzazione meccanica dei materiali nel quadro della definizione del livello di conoscenza propedeutico per gli interventi
– di riparazione o interventi locali
– di miglioramento (sottoposti a collaudo statico)
– di adeguamento (sottoposti a collaudo statico)
“Per le prove di cui alla Circolare n.08 settembre 2010 n.7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura (carotaggio e armature) e l’esecuzione delle prove stesse (compressione e trazione) devono essere effettuate a cura di un Laboratorio di cui all’art.59 del D.P.R. 380/2001”, quindi esclusivamente da Laboratorio Autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e/o Universitario.
Capitolo “11”
Per quanto attiene i controlli di qualità del calcestruzzo (paragrafi 11.2.2. e 11.2.6.), viene sancito che “le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sia distruttive che non distruttive per il controllo della resistenza del calcestruzzo in opera, compresi i carotaggi, devono essere eseguite e certificate (non rilascio di semplici rapporti di prova) dai laboratori autorizzati di cui all’art. 59 del D.P.R. n.380/2001”.
“La domanda di prova al laboratorio riguardante le prove su provini cubici di calcestruzzo, va sempre accompagnata dal verbale di prelievo sottoscritto dal D.L., così come la domanda stessa”.
“Le prove a compressione vanno eseguite entro 45 giorni dalla data di prelievo”
“I prelievi di accettazione sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a verificarne la validità, qualitativa e quantitativa; ove ciò non fosse rispettato il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristiche del calcestruzzo, rispettando i limiti fissati dai controlli di accettazione”
E’ intuibile la correlazione alle indicazioni contenute nel D.L. n.106 del 16.06.2017 – art.20: violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.
Comma 1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.”
In sintesi si può affermare che sono state previste procedure più restrittive nella filiera dei controlli allo scopo di elevare il livello di garanzia della sicurezza per il cittadino fruitore delle opere esistenti e da realizzare.
Si riporta, di seguito, la interpretazione autentica dei paragrafi 11.2.2 e 11.2.6 del Testo Nuove NTC 2018, emessa dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, estratta dalla nota n.3187 del 21.03.2018 riportante “PRIMA APPLICAZIONE DEL DM 17.01.2018 ALLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE”.
Prelievo dei Campioni dalla struttura
§ 8.4.2. Costruzioni Esistenti – Caratterizzazione meccanica dei materiali,
§§11.2.2 e 11.2.6 Controlli di qualità sul calcestruzzo – Carotaggi.
Il § 8.4.2 delle NTC18, in merito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione degli edifici esistenti, introduce la nuova disposizione per cui: “Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001.”
Sulla base di analogo principio, §11.2.2 delle NTC18, in merito alle prove di accettazione in cantiere sul calcestruzzo, stabilisce che “Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001”.
Innanzitutto si chiarisce che, evidentemente, tali disposizioni si applicano soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 7167/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente, di cui al Cap.8 delle NTC, o in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, quando si verifichino i casi di cui al §11.2.6 delle stesse NTC. Si evidenzia, inoltre, che dette prove non distruttive non rientrano fra le prove complementari di cui al §11.2.7 delle stesse NTC.
A riguardo si evidenzia come la norma stabilisca che il prelievo dei campioni per le prove distruttive di cui alla Circ.7617/STC, possa essere effettuato soltanto da un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/01.
In merito ai laboratori autorizzati, di cui al comma 2 del suddetto articolo 59 del DPR 380/01, questo Servizio, nelle more della revisione della Circolare sopracitata e dell’eventuale istituzione di uno specifico regime autorizzativo per il prelievo dei campioni sulle strutture, ritiene che la suddetta attività di prelievo possa, in questa fase di prima applicazione, essere effettuata dai Laboratori prove materiali autorizzati sulla base della Circolare 7617/STC, esplicitamente citata al §8.4.2 delle NTC18, senza necessità di ulteriori istanze da parte del Laboratorio e/o specifiche autorizzazioni dal parte del STC.
Tali laboratori hanno comunque l’obbligo di garantire adeguate strumentazioni, organizzazione, procedure, personale e competenze, nel rispetto delle norme di riferimento applicabili. Il STC verificherà l’idoneità di tali elementi nell’ambito delle proprie attività di vigilanza, e comunque alla prima richiesta di rinnovo dell’autorizzazione ove dovrà essere data evidenza di quanto sopra. Il prelievo dovrà essere effettuato direttamente dal Laboratorio, mediante sperimentatori (eventualmente all’uopo specificatamente indicati) inclusi nel proprio organigramma e comunicato al STC, cui il laboratorio dovrà garantire, conservandone evidenza ai fini dei controlli del STC, l’adeguato grado di competenza anche mediante formazione specifica e documentabile, dimostrabile in occasione di future visite ispettive da parte di questo STC e comunque in sede di inclusione di nuovo personale nell’elenco comunicato al STC, di indicazione di personale all’uopo incaricato o di rinnovo dell’autorizzazione.
Ai fini della certificazione delle conseguenti prove i Laboratori daranno evidenza, nel verbale di accettazione dei campioni e nel certificato di prova stesso, della conformità dell’avvenuto prelievo a quanto disposto dal §8.4.2 o dal §11.2.2 delle NTC18; diversamente i campioni non potranno essere accettati ai fini dell’attività di certificazione ufficiale del Laboratorio.
Particolari prescrizioni per il prelievo, la prova e la certificazione
Il § 11.2.5.3 delle NTC18 ribadisce che: “Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”.
“La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.”, diversamente pertanto il Laboratorio non accetterà i relativi campioni.
Le NTC18 dispongono, inoltre, che: “Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera.”. In questo caso il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che “ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.
Il §11.2.4 delle NTC18 prevede altresì che: “La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore; in tal caso si applicano le procedure di cui al §11.2.5.3.”.
In questo caso il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che “ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3, ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.
Si rappresenta, infine, che nello spirito di quanto riportato ai §§ 11.2.5.3 ed 11.3.2.12, I laboratori devono conservare i campioni, di calcestruzzo, acciaio o altro materiale, sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità, e non più per i venti giorni precedentemente previsti.
Ovviamente il non rispetto di quanto sopra riportato, oltre che di quanto riportato nella Circolare 7617/STC, nella normativa tecnica per le costruzioni e nella nota Circolare STC n. 4179 del 19.06.2014, costituiscono non conformità rilevabili dal STC in sede di vigilanza.